STATUTO
TITOLO l DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
1.1 È costituita un’Associazione denominata “Clust-ER Turismo”.
1.2 L’Associazione assume la forma giuridica di “Associazione riconosciuta”, ai sensi dell’art. 14 e ss. del codice civile.
1.3 L’Associazione è apartitica e apolitica e svolge la propria attività senza fini di lucro.
ARTICOLO 2 – SEDE
2.1 L’Associazione ha sede in Bologna.
ARTICOLO 3 – DURATA
3.1 L’Associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 4 – SCOPO
4.1 L’Associazione ha come scopo il potenziamento della capacità del sistema dell’innovazione dell’Emilia-Romagna di promuovere la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nell’ambito del sistema produttivo “Industria del turismo”, così come definito nella Strategia di Specializzazione Intelligente dell’Emilia-Romagna (di seguito S3).
4.2 A tal fine l’Associazione intende:
- favorire il processo di specializzazione dei sistemi produttivi con riferimento alle priorità tecnologiche individuate dalla S3;
- potenziare la capacità del sistema dell’innovazione di promuovere progettualità strategiche di elevato impatto regionale e di creare opportunità di networking fra laboratori di ricerca, imprese, alta formazione e Rete Politecnica;
- formulare alla Regione Emilia-Romagna proposte per la realizzazione di iniziative rivolte al raggiungimento degli obiettivi della S3;
- facilitare la partecipazione dei Soci a programmi di finanziamento, nonché a reti nazionali e internazionali di ricerca;
- creare sinergie ed alleanze attraverso lo sviluppo e il potenziamento di reti e collegamenti coordinati e stabili con altre aggregazioni pubblico-private attive in ambiti analoghi a livello nazionale ed europeo.
4.3 Per il conseguimento dei propri obiettivi l’Associazione potrà:
- promuovere la ricerca collaborativa tra laboratori di ricerca e imprese;
- promuovere lo sviluppo di dimostratori e impianti pilota;
- promuovere azioni di alta formazione e di formazione tecnica superiore;
- promuovere azioni per l’innovazione e il trasferimento tecnologico; 1
- svolgere azioni rivolte alla internazionalizzazione delle filiere produttive;
- svolgere attività di technology forecasting;
- promuovere la creazione di startup innovative;
- promuovere il potenziamento e la messa in rete di infrastrutture di ricerca.
4.4 Per realizzare i propri scopi l’Associazione potrà partecipare a bandi o inviti a presentare proposte nell’ambito di programmi di finanziamento regionali, nazionali od internazionali.
4.5 Per conseguire i propri obiettivi e comunque per realizzare specifici progetti l’Associazione potrà attivare collaborazioni e stipulare convenzioni con altre Associazioni, Enti ed Istituzioni, in particolare con le altre Associazioni aventi analoghe finalità promosse nell’ambito della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna con riferimento agli altri sistemi produttivi prioritari della S3.
4.6 L’Associazione partecipa alle iniziative comuni promosse dalla Regione Emilia-Romagna e da ART-ER Soc. Cons. p.a. finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della S3.
4.7 Nell’ambito e per il conseguimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà:
- stipulare ogni atto o contratto, compresi quelli per il finanziamento delle operazioni deliberate, che sia considerato opportuno e utile per il raggiungimento dei suoi scopi;
- amministrare e gestire i beni di cui l’Associazione sia proprietaria, locatrice, comodataria compresi quelli di cui sia affidataria da parte di Enti pubblici e/o privati;
- promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, curando la pubblicazione dei relativi atti o documenti.
TITOLO II SOCI
ARTICOLO 5 – PARTECIPAZIONE
5.1 L’Associazione può avere un numero illimitato di Soci.
5.2 Con apposito Regolamento è disciplinata la procedura di adesione.
5.3 Non possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci persone fisiche.
5.4 Sono Soci dell’Associazione:
a) Università ed Enti di diritto pubblico, che partecipano alle attività dell’Associazione attraverso i propri laboratori e centri per l’innovazione appartenenti alla Rete Alta Tecnologia ed accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della DGR 1467/2018 e successive modifiche. In tal caso potranno versare tante quote di iscrizione una tantum e quote associative annuali quanti sono i laboratori partecipanti, ed eserciteranno altrettanti diritti di voto in Assemblea ordinaria e straordinaria.
b) laboratori e centri per l’innovazione appartenenti alla Rete Alta Tecnologia ed accreditatidalla Regione Emilia Romagna ai sensi della DGR 1467/2018 e successive modifiche, dotatidi personalità giuridica;
c) organismi di ricerca non ancora accreditati ma che si impegnano ad ottenere l’accreditamento ai sensi della DGR 1467/2018 e successive modifiche entro un anno dall’ammissione come Soci;
d) imprese in forma singola, incluse start-up innovative;
e) consorzi, reti o altre forme aggregative tra imprese;
f) Fondazioni ITS ed enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna conesperienza nella formazione terziaria non universitaria;
g) altri enti ed istituzioni attivi nel campo dell’innovazione nell’ambito del sistema produttivodel Turismo, inclusi gli enti territoriali.
ARTICOLO 6 – DOMANDA DI ADESIONE
6.1 Le richieste di adesione all’Associazione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo che, con apposita relazione, le propone all’Assemblea cui spetta l’approvazione. Con apposito Regolamento è disciplinata la procedura di presentazione e approvazione delle richieste di ammissione.
6. 2 La qualità di Socio si acquisisce dalla data di versamento della quota di iscrizione una tantum, a seguito della delibera di accettazione della domanda da parte dell’Assemblea.
ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
7.1 Tutti i Soci hanno il diritto di:
- partecipare alle riunioni dell’Assemblea;
- essere periodicamente informati sulle attività e iniziative dell’Associazione;
- parteciparealleattivitàdell’Associazioneespecificatamenteaprogettieprogrammiapprovatiannualmente che prevedano la loro diretta partecipazione in ragione della relativa competenza
Solo i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno il diritto di:
- partecipare alle riunioni dell’Assemblea con relativo diritto di voto;
- eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
7.2 Tutti i Soci sono obbligati a:
- concorrere all’attuazione dei fini statutari impegnandosi nella realizzazione dei progetti e dei programmi approvati annualmente in un quadro di reciproca collaborazione;
- osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi dell’Associazione;
- non compiere atti che possano danneggiare moralmente o materialmente l’Associazione;
- versare la quota associativa annuale.
ARTICOLO 8 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
8.1 La qualità di Socio si perde per recesso o per esclusione e, nel caso di enti o associazioni, per scioglimento.
8.2 Il Socio può esercitare il diritto di recesso presentando al Consiglio Direttivo apposita istanza da comunicarsi mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, con efficacia al 31 dicembre dell’anno in cui il diritto è stato esercitato.
8.3 Può essere escluso il Socio che:
- non abbia versato per due anni consecutivi la quota associativa annuale e tale morosità sia stata verificata dal Consiglio Direttivo;
- non abbia osservato le disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- sia stato escluso dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- sia in stato di liquidazione, concordato preventivo, fallimento o sottoposto ad altre proceduredi crisi dell’impresa.
L’esclusione viene deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e comunicata al Socio, il quale avverso la delibera che dispone l’esclusione può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica della delibera di esclusione, la quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
8.4 I Soci che hanno esercitato il diritto di recesso, o che siano stati esclusi, e che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
TITOLO III
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ARTICOLO 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Revisore dei conti, nei casi previsti dalla legge.
ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI
10.1 L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
10.2 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci, ma in ogni caso nessun Socio può rappresentare per delega più di due Soci.
10.3 I Soci sono convocati in Assemblea almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza per la prima e seconda convocazione e degli argomenti all’ordine del giorno.
10.4 In caso di urgenza, l’Assemblea può essere convocata con un preavviso di tre giorni lavorativi e con l’osservanza delle modalità di cui al presente articolo.
10.5 L’Assemblea può essere convocata con le medesime modalità quando ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno un decimo degli associati, secondo quanto disposto dall’art. 20 c.c., oppure un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, oppure il Revisore unico.
10.6 L’Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica in forma sincrona, a condizione che sia rispettata la collegialità. Un apposito regolamento disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l’adozione e la verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare il regolamento deve consentire a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si considera svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
10.7 Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
10.8 L’Assemblea è presieduta dal Presidente.
10.9 Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario, incaricato di redigere il verbale d’Assemblea. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
10.10 L’assemblea ordinaria dei Soci:
- elegge il Consiglio Direttivo;
- delibera circa l’ammissione e l’esclusione dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il programma delle attività dell’Associazione;
- approva la relazione annuale ed il bilancio preventivo e consuntivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
- delibera sui regolamenti;
- delibera l’eventuale istituzione di un Comitato tecnico-scientifico con compiti di indirizzo, a supporto del Consiglio direttivo, che sarà presieduto da un rappresentante scelto daiLaboratori della Rete Alta Tecnologia;
- elegge il Revisore su proposta del Consiglio Direttivo;
- su proposta del Consiglio Direttivo, delibera sull’entità della quota associativa di iscrizione una tantum e sull’entità della quota associativa annuale che i Soci sono tenuti a corrispondere, anche in relazione alla loro tipologia, per le attività ed il funzionamento dell’Associazione sull’eventuale modifica delle stesse;
- delibera su ogni altro argomento che il presente Statuto o la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.
10.11 L’Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno due giorni dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
10.12 L’ Assemblea straordinaria:
– delibera sulle modificazioni dello Statuto dell’Associazione;
– delibera lo scioglimento dell’Associazione, determinandone le modalità, nomina i liquidatori e ne fissa i poteri.
10.13 Le modalità di convocazione dell’Assemblea straordinaria sono le medesime di quelle previste per l’ordinaria. Nel caso in cui all’ordine del giorno vi sia la proposta di modifica dello Statuto, devono essere richiamati espressamente gli articoli da modificare e devono essere indicati i nuovi testi proposti.
10.14 Per le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto è necessaria la presenza di tre quarti dei Soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
ARTICOLO 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO
11.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, tra cui il Presidente.
11.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni e ciascun membro del Consiglio Direttivo è rieleggibile consecutivamente una volta sola. Possono farne parte esclusivamente i Soci. Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere nominato in rappresentanza delle imprese associate. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall’incarico, l’Assemblea provvederà alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimarrà in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’assemblea provvederà alla nomina del nuovo Consiglio. Uno specifico regolamento disciplina la modalità di elezione del Consiglio.
11.3 La composizione del Consiglio deve tendere ad una rappresentanza di genere equilibrata. Il regolamento relativo alla modalità di elezione del Consiglio contribuirà a definire come implementare progressivamente misure per garantire equilibrio di genere.
11.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante convocazione scritta da inviarsi attraverso posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente all’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.
11.5 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in modalità telematica in forma sincrona, a condizione che sia rispettata la collegialità. Un apposito regolamento disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l’adozione e la verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare il regolamento deve consentire a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si considera svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
11.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
11.7 Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario, incaricato di redigere il verbale della riunione. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
11.8 Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato permanente, senza diritto di voto, un rappresentante di ART-ER Soc. Cons. p.a..
11.9 Il Consiglio Direttivo:
- provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione finanziaria dell’Associazione, inclusa l’approvazione di contratti e convenzioni finalizzate agli scopi dell’Associazione;
- delibera in merito alla partecipazione dell’Associazione a bandi o inviti a presentare proposte nell’ambito di programmi di finanziamento regionali, nazionali od internazionali, finalizzati agli scopi dell’Associazione;
- predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo e la relazione annuale, che saranno presentati all’Assemblea per l’approvazione;
- elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice presidente;
- propone all’Assemblea per la relativa approvazione il programma di attività dell’Associazione;
- valuta le domande di adesione di nuovi Soci e le trasmette all’Assemblea per la votazione;
- verificaperiodicamenteilrispettodegliimpegnisottoscrittidaiSocieprovvedeall’emissionedi eventuali delibere di richiamo;
- determina e sottopone all’Assemblea per l’approvazione l’entità delle quote associative annuali;
- propone all’Assemblea l’esclusione di un Socio;
- propone all’Assemblea una terna di nomi tra i quali scegliere il Revisore unico;
- assume decisioni di ordinaria o straordinaria amministrazione che il presente Statuto o laLegge non attribuiscano ad altri Organi.
ARTICOLO 12 – PRESIDENTE
12.1 Il Presidente:
- rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- assicura la gestione ordinaria e straordinaria nei limiti delle deleghe autorizzate dal ConsiglioDirettivo;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del ConsiglioDirettivo sottoponendoli a ratifica entro un termine massimo di due mesi.
12.2 Il Presidente è nominato a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e all’occorrenza revocato con le stesse modalità. In caso di revoca o dimissioni del Presidente in carica è nominato un nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica tre anni e può essere rieletto una volta soltanto.
12.3 In caso di suo impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Vice presidente.
ARTICOLO 13 – REVISORE
13.1 Il Revisore unico è nominato dall’Assemblea sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio Direttivo.
13.2 Il Revisore unico vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, verifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili ed effettua riscontri di cassa. Dei risultati dell’attività di vigilanza il Revisore unico riferisce al Consiglio Direttivo, e all’Assemblea, anche su richiesta di quest’ultima.
13.3 Il Revisore unico ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
13.4 Il Revisore unico deve essere in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il Revisore unico percepisce un compenso annuo stabilito dall’Assemblea.
ARTICOLO 14 – REGOLAMENTI
14.1 Per l’attuazione specifica delle norme contenute nel presente Statuto, saranno formulati appositi “Regolamenti” predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea ordinaria.
TITOLO IV
MEZZI FINANZIARI ED ESERCIZIO SOCIALE
ARTICOLO 15 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
15.1 Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai Soci presenti all’atto di costituzione dell’Associazione;
- dalle quote di iscrizione da versare una tantum al momento dell’adesione all’Associazione;
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni se funzionali agli scopi e alle attività dell’Associazione;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
ARTICOLO 16 – RISORSE ECONOMICHE
16.1 L’Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
16.2 Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.
ARTICOLO 17 – QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
17.1 La quota associativa annuale deve essere versata dai Soci entro tre mesi dall’inizio di ogni esercizio.
17.2 I Soci che recedano dall’Associazione saranno tenuti a pagare la quota associativa annuale di gestione per l’intero esercizio in cui hanno esercitato il recesso.
ARTICOLO 18 – ESERCIZIO SOCIALE
- 18.1 L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 18.2 Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio nonché la relazione annuale, che verranno depositati presso la sede dell’Associazione. Entro trenta giorni dalla data del deposito, ma non prima di quindici giorni da essa, i bilanci devono essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione.
ARTICOLO 19 – AVANZI DI GESTIONE
19.1 È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 20 – RISERVATEZZA
20.1 Tutta la documentazione e le informazioni fornite da un Socio ad un altro per il perseguimento degli scopi dell’Associazione dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
ARTICOLO 21 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
21.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.
21.2 L’Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori in caso di scioglimento dell’Associazione.
21.3 In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell’Assemblea, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
ARTICOLO 22 – CONTROVERSIE
22.1 La risoluzione delle controversie di qualsiasi natura insorte nell’ambito dell’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente è devoluta all’autorità giudiziaria. Sarà competente il Foro di Bologna.
ARTICOLO 23 – RINVIO AL CODICE CIVILE
23.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e la legislazione nazionale vigente in materia di associazioni.